Statuto

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Borghetto VaraBorghetto VaraBorghetto Vara

Borghetto di Vara

Burgus Sanctae Mariae Magdalenae

 

 

"AURELIA"

 

Sommario

 

Articolo I. Denominazione *

Articolo II. Sede *

Articolo III. Durata *

Articolo IV. Scopo *

Articolo V. Obbligazioni e Responsabilità *

Articolo VI. Soci *

Articolo VII. Diritti dei Soci *

Articolo VIII. Doveri dei Soci *

Articolo IX. Cessazione della qualifica di Socio *

Articolo X. Patrimonio *

Articolo XI. Organi statutari e cariche *

Articolo XII. Assemblea degli Associati (Generale) *

Articolo XIII. Consiglio Direttivo *

Articolo XIV. Presidente *

Articolo XV. Vice Presidente *

Articolo XVI. Segretario *

Articolo XVII. Comitato Tecnico *

Articolo XVIII. Controversie Associati *

Articolo XIX. Inadempienze Associati *

Articolo XX. Atti Disciplinari *

Articolo XXI. Scioglimento *

Articolo XXII. Modifica dello statuto *

Articolo XXIII. Ratifica *

Articolo XXIV. Disposizioni Finali *

 

STATUTO

Articolo I. Denominazione

E’ costituita un’associazione ai sensi dell’art.36 del Codice Civile denominata "Aurelia"

Articolo II. Sede

L’associazione ha sede in Via Nazionale 1 19020 Borghetto di Vara

Articolo III. Durata

L’associazione ha durata permanente.Gli esercizi dell’associazione si chiudono al

31 dicembre di ogni anno.

Articolo IV. Scopo

L’Associazione ha carattere culturale e politico senza scopo di lucro.

L’associazione ha per scopo la promozione dei valori politici al di fuori di qualsiasi formalismo partitico, l’attivazione di un dialogo con tutte le forze della società civile,dare il proprio sostegno ad una politica più aderente alle esigenze della cittadinanza, instaurare un nuovo modo di "fare cultura"sensibilizzando la popolazione tramite incontri mirati con esperti di vari settori professionali valorizzando l’istituto della solidarietà e della promozione sociale, dei valori della persona e dell’uguaglianza.

Articolo V. Obbligazioni e Responsabilità

L’associazione risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni

assunte dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo VI. Soci

Possono essere iscritti all’associazione tutti coloro che ne presentino richiesta scritta intestata al consiglio direttivo. L’ammissione sarà subordinata a valutazione insindacabile del consiglio direttivo.

I soci possono essere fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

.

La qualifica di socio non è trasferibile.

Definizioni:

a) Socio fondatore: colui che ha partecipato alla costituzione dell’Associazione.

b) Socio ordinario: colui che partecipa attivamente alla vita dell’Associazione, con diritto di voto in assemblea.

c) Socio sostenitore: colui che condivide l’attività e lo scopo dell’Associazione partecipa attivamente alla vita stessa, usufruisce degli eventuali servizi, consulenze, convenzioni e quant’altro messo a disposizione dell’Associazione per i suoi Associati.

d) Socio onorario: colui che viene chiamato a far parte dell’Associazione per particolari meriti riconosciuti e deliberati del Consiglio Direttivo.

Articolo VII. Diritti dei Soci

I Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto, hanno diritto di:

Partecipare all’Assemblea dei Soci nei modi indicati nello Statuto;

Eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il vice Presidente e rivestire cariche sociali secondo quanto disposto nello Statuto;

Partecipare alle attività dell’Associazione;

Ricevere le eventuali Pubblicazioni emesse dall’Associazione;

Avvalersi delle eventuali convenzioni effettuate dell’Associazione;

Partecipare a manifestazioni promosse dall’Associazione nel quadro delle proprie attività.

Articolo VIII. Doveri dei Soci

Gli iscritti all’associazione sono tenuti:

a) all’osservanza delle norme statuarie e delle deliberazioni degli organi dell’associazione;

b) ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano l’associazione;

c) all’osservanza dei principi di educazione civica ed etica morale e comportamentale.

L’adesione all’associazione è senza limiti di tempo

Tutti i soci hanno il dovere di far rispettare e osservare le disposizioni dello Statuto Nell’eventualità che venissero a conoscenza di anomalie o irregolarità sono tenuti a informare immediatamente direttamente il Consiglio Direttivo.Lo stesso se riterrà opportuno prenderà i giusti provvedimenti.

Articolo IX. Cessazione della qualifica di Socio

La qualifica di Socio ed i relativi diritti possono decadere nei seguenti casi:

Decesso

Dimissioni

Radiazione

Il Socio che non intendesse più far parte dell’Associazione deve presentare formale richiesta scritta per recesso al consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. La cessazione della qualifica di Socio, nel caso previsto dalla lettera c), si verifica nel caso di Soci che, per aver gravemente contravvenuto a quanto previsto dallo Statuto, rendessero incompatibile la loro permanenza nell’Associazione.La cessazione della qualifica da Socio, nei casi previsti dalla lettera c) viene deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo, su richiesta esplicita del Presidente.

Articolo X. Patrimonio

Il patrimonio e le entrate dell’associazione sono costituiti da:

contributi straordinari deliberati dall’assemblea, dal consiglio direttivo o volontari;

beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati in proprietà;

donazioni, lasciti, liberalità, contributi e/o sovvenzioni pubbliche e private;

introiti diversi derivanti dalle proprie eventuali attività;

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto:

· Ad Associazioni di ricerca medica;

per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

 

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere compilato dal Consiglio Direttivo entro il mese di Dicembre precedente l'esercizio cui si riferisce e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato entro il 30 Aprile successivo all'anno cui si riferisce e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo XI. Organi statutari e cariche

Gli organi dell’associazione sono:

- L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI:

- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;

- IL PRESIDENTE;

- IL VICE PRESIDENTE;

- IL SEGRETARIO;

- IL COMITATO TECNICO.

Articolo XII. Assemblea degli Associati (Generale)

L’Assemblea è costituita dai Soci da tutti i Soci.

Hanno diritto all’intervento all’Assemblea tutti i Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto.

In particolare tutti gli Associati hanno diritto di voto nelle Assemblee convocate per la modificazione dello Statuto o per la nomina degli organi direttivi.

All’Associato spetta un singolo voto da esprimere direttamente o personalmente o mediante delega ad un altro Associato. Ciascuno non può rappresentare più di un Associato.

L’Assemblea dei Soci è Sovrana; le deliberazioni a norma degli articoli che seguono sono efficaci nei confronti di tutti gli Associati.

L’assemblea generale deve essere tenuta in via ordinaria ogni anno. Viene convocata in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o anche per richiesta avanzata da almeno 1/3 degli iscritti all’associazione. La richiesta va indirizzata per iscritto al consiglio direttivo e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno che si vuole venga discusso dall’assemblea. La data, la località e l’ordine del giorno dell’assemblea vengono fissati dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell’assemblea. La convocazione dell’assemblea verrà resa nota mediante lettera circolare a tutti gli Associati almeno dieci giorni prima dell’assemblea stessa. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata in prima e seconda convocazione.

a. L’assemblea in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza semplice degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

b. La seconda convocazione potrà tenersi almeno cinque ore dopo la prima convocazione.Ciascun associato potrà delegare per iscritto un altro associato il quale non potrà assumere più di una delega. In tal caso i due voti debbono essere espressi contemporaneamente. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le decisioni assembleari sono valide se votate dalla maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Rientrano nei compiti dell’assemblea:

c. Delibera su proposta del consiglio Direttivo circa le attività dell’Associazione.

d. Approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la relazione annuale, il bilancio annuale consuntivo e preventivo.

e. Elegge tra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo, in numero massimo fino a 11, nonché il Presidente e Vice Presidente.

f. Approva il regolamento interno.

g. Discute ed approva il bilancio dell’associazione.

h. Delibera sull’indirizzo economico, culturale e politico dell’associazione.

L’Assemblea dovrà essere presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, in mancanza di tutte e due l’Assemblea non potrà svolgersi e sarà invalidata.Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte da un socio designato di volta in volta dall’Assemblea.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a voti palesi, salvo apposita diversa decisione dell’Assemblea stessa esprimendo un’unica preferenza.

Le elezioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a scrutinio segreto, salvo decisione assunte di volta in volta dall’Assemblea.

Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo XIII. Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è il massimo organo decisionale dell’associazione.

Esso è responsabile della pratica attuazione dei deliberati dell’assemblea.

Viene nominato dall’assemblea ed è composto da un minimo di due membri effettivi come verrà determinato dall’assemblea stessa, elevabile a dieci anche mediante istituto della cooptazione. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.

Le cariche sono prestate a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Nel caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo di uno dei consiglieri, si provvederà mediante istituto della cooptazione al reintegro.

Qualora le assenze alle riunioni fossero superiori a tre ingiustificate il consiglio direttivo provvederà a reintegrarsi mediante libera cooptazione.

Il consiglio direttivo deve essere convocato dal presidente almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta la convocazione venga richiesta da almeno 1 o 2/3 dei suoi componenti. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché dell’ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice in caso di parità prevale il voto del presidente.

La carica di consigliere è a titolo gratuito.

Limitazione alla nomina in seno al consiglio direttivo:

possono essere eletti a far parte del consiglio direttivo tutti gli associati iscritti al libro soci.

La presente limitazione non è valida solo per l’istituto della cooptazione.

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

i. convoca l’assemblea generale fissandone le modalità di svolgimento;

j. elegge nel proprio seno il Segretario;

k. assicura la direzione quotidiana dell’attività e delibera su tutte le questioni di normale gestione;

l. provvede al funzionamento di tutti i servizi e le attività dell’’associazione;

m. amministra il patrimonio sociale;

n. dichiara la decadenza dall’incarico dei consiglieri che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni dell’organo, salvo casi di eccezionale comprovata indisponibilità, o che non abbiano assolto per due volte consecutive eventuali incarichi loro affidati nei termini assegnati;

o. emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’associazione;

p. giudica sulle controversie tra associati;

q. esamina e delibera l’ammissione degli associati;

r. approva i prospetti di bilancio preventivo, conto consuntivo, da presentare all’assemblea degli associati;

s. nomina mediante istituto della cooptazione i membri del Comitato Tecnico.

Articolo XIV. Presidente

Il Presidente dell’associazione dura in carica un triennio, al termine del quale potrà essere rieletto, presiede il consiglio direttivo dell’associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Dispone dei fondi sociali, apre, movimenta ed estingue i conti correnti bancari e postali. Il presidente sovrintende alla gestione finanziaria dell’associazione ed a tale scopo potrà effettuare qualunque operazione ritenuta necessaria.

Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo sottoponendolo al consiglio direttivo per l’approvazione.

Al presidente spetta la firma per gli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.

L’incarico di presidente è a titolo gratuito.

Il presidente ha la facoltà di incaricare consulenti, scelti anche tra i non associati, a svolgere funzioni particolari.

Il presidente può delegare al vice presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

stipula accordi con interlocutori esterni;

Presiede l’Assemblea Generale dei Soci, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia necessario e opportuno, o, a seguito della richiesta dei Consiglieri;

vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del consiglio Direttivo e sull’osservanza delle disposizioni dello Statuto

esercita le altre funzioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo, con facoltà di delega ad altri membri dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimenti del Presidente, le sue attribuzioni sono demandate al vice Presidente.

Conferisce revoche e procure.

Articolo XV. Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo. I vice presidenti coadiuvano il presidente nella gestione dell’Associazione.

Articolo XVI. Segretario

Il Segretario in sintonia con il Presidente dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo XVII. Comitato Tecnico

Il Comitato tecnico è un organo facoltativo.

I membri del comitato tecnico sono nominati mediante l’istituto della cooptazione dal consiglio direttivo e durano in carica un anno e possono essere nominati nuovamente.

I membri nominati al consiglio direttivo possono essere scelti anche tra non associati.

Il comitato tecnico ha il compito di:

studiare e redigere i programmi relativi ai corsi, convegni e quanto altro organizzato dall’Associazione;

collaborare con gli altri organi dell’Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale;

Tutte le delibere del comitato tecnico dovranno essere sottoposte alla delibera del Consiglio Direttivo al quale saranno inviate entro 7 giorni dalla riunione del comitato tecnico.

Il comitato tecnico è presieduto dal Presidente dell’Associazione in carica ed in sua assenza da un delegato, e si compone di un numero da 3 a 10 componenti. L’incarico di membro del comitato tecnico è a titolo gratuito. Attualmente il comitato tecnico risulta essere senza nomine che verranno effettuate successivamente.

Articolo XVIII. Controversie Associati

Tutti gli iscritti all’associazione sono tenuti a devolvere agli organi associativi specificatamente preposti ogni controversia che dovesse insorgere tra loro.

Articolo XIX. Inadempienze Associati

Il Consiglio direttivo prende atto delle inadempienze degli associati alle obbligazioni che derivano al presente statuto nonché dal comportamento non conforme all' educazione civica o gravemente lesivo dell’etica morale e comportamentale, e potrà adottare a secondo della gravità della mancanza, il provvedimento di espulsione dell’iscritto o la sospensione cautelativa. In caso di mancanze particolarmente lievi potrà essere adottata la semplice censura scritta.

Articolo XX. Atti Disciplinari

Nel caso che l’iscritto compia atti o fatti che possano comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, il Presidente mediante lettera contesta tali fatti o atti all’iscritto medesimo invitandolo a produrre giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione degli addebiti.

Articolo XXI. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci e sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti.

Articolo XXII. Modifica dello statuto

Lo Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti.

Articolo XXIII. Ratifica

Il Presente statuto, così come le successive variazioni, entrano in vigore immediatamente dopo la loro ratifica da parte del consiglio direttivo. In tutte le riunioni dovrà essere redatto un verbale riguardante le adunanze medesime.

Articolo XXIV. Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia, ed in particolare modo alle disposizioni contenute nell’Art.111 del T.U.I.R. D.p.r. 917 del 22/12/86 e successive Leggi di modifica ed integrazione.